Accesso Civico

Accesso civico semplice e generalizzato

Nell’ambito della normativa “anticorruzione”, con riferimento agli enti pubblici, l’accesso civico è il diritto, di qualunque cittadino, di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che la società abbia omesso di pubblicare sul proprio sito pur avendone l’obbligo (Accesso Civico “Semplice”).

Inoltre, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, qualunque cittadino ha il diritto di accedere ai dati ed ai documenti detenuti della società, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (Accesso Civico “Generalizzato”).

La normativa è prevista dagli artt. 5 e 5 bis del Dlgs. 33/2013 così come modificato dal Dlgs. 97/2016.

 

Come esercitare l’accesso civico:

La richiesta di Accesso Civico “Semplice” è gratuita, non deve essere motivata e può essere redatta in forma libera e deve essere indirizzata a FOR.AL S.C.a R.L. utilizzando i seguenti canali:

  • via posta elettronica all’indirizzo: direzione@foral.org
  • via PEC all’indirizzo foral@pec.it
  • via posta ordinaria/raccomandata all’attenzione di Alessandro Traverso all’indirizzo: AL Spalto Marengo 44 int. 41,42,43 Palazzo Pacto 15121 – Alessandria
  • consegnata a mano presso gli uffici dell’ente, all’attenzione di Alessandro Traverso

 

L’ente, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede, entro 30 giorni, a pubblicare il documento, l’informazione o il dato richiesto direttamente sul sito istituzionale e contemporaneamente ne comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, comunicando il relativo indirizzo di collegamento ipertestuale. Se il documento risulta già pubblicato l’ente ne indica il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del Potere Sostitutivo, individuato nel Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione, inviando la relativa comunicazione, senza vicoli di forma, secondo le seguenti modalità alternative:

  • via posta elettronica all’indirizzo: alessandro.traverso@foral.org
  • via PEC all’indirizzo foral@pec.it
  • via posta ordinaria/raccomandata all’attenzione del Presidente all’indirizzo: AL Spalto Marengo 44 int. 41,42,43 Palazzo Pacto 15121 – Alessandria
  • consegnata a mano presso gli uffici dell’ente, all’attenzione del Presidente Alessandro Traverso

Tale soggetto, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica quanto richiesto entro 15 giorni e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta di Accesso Civico “Generalizzato” a dati e/o documenti detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, va redatta senza vincoli di forma ed inviata ai seguenti indirizzi e secondo le seguenti modalità alternative:

  • via posta elettronica all’indirizzo direzione@foral.org
  • via PEC all’indirizzo foral@pec.it
  • via posta ordinaria/raccomandata all’attenzione di Enrica Bosio all’indirizzo: FOR.AL Spalto Marengo 44 int. 41,42,43 Palazzo Pacto 15121 – Alessandria
  • consegnata a mano presso gli uffici dell’ente, all’attenzione di Alessandro Traverso

Il Presidente dell’ente deciderà con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Nel caso la richiesta coinvolga controinteressati o si renda necessario sentire il Garante per la privacy, i tempi prima indicati si intendono prolungati per i periodi necessari per interloquire con tali soggetti.

Nel caso la richiesta di accesso coinvolga controinteressati copia della stessa verrà loro inviata affinché possano presentare eventuali osservazioni. Il termine entro cui tali osservazioni potranno essere comunicate sarà almeno di giorni 15 dal ricevimento della richiesta. La scadenza per la decisione sull’accesso verrà di conseguenza differito del medesimo termine.

Nel caso di diniego totale o parziale (motivato ai sensi dell’art. 5 bis D.lgs. n. 33/2013 oppure in caso di mancata risposta, entro 30 giorni o entro il diverso termine a seguito di differimento, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Consiglio di Amministrazione (via mail al seguente indirizzo direzione@foral.org o con le modalità sopra indicate all’attenzione del CdA) che deciderà con provvedimento motivato entro 20 giorni.

Nel caso il richiedente abbia ricevuto diniego totale o parziale a fronte del riesame presentato, oppure in caso di mancato riscontro nei termini previsti, può ricorrere all’Autorità Giudiziaria.