per il tirocinante

INFORMATIVA SUI TIROCINI

Che cos’è il tirocinio ?

Il tirocinio è l’opportunità di svolgere un percorso formativo presso aziende pubbliche o private: non è un contratto di lavoro ma è finalizzato a creare un contatto diretto tra soggetto ospitante e tirocinante al fine di acquisire un’esperienza pratica spendibile nel mercato del lavoro e di arricchire il proprio curriculum. È prevista un’indennità di partecipazione.

La normativa di riferimento è la DGR n. 85-6277 del 22 dicembre 2017

Sono previste due tipologie di tirocini:

  • Formativo e di orientamento: è finalizzato ad agevolare le scelte professionali dei giovani mediante un’esperienza formativa a diretto contatto con il mondo del lavoro. E’ destinato a giovani che hanno conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi.
  • Inserimento/reinserimento al lavoro: è destinato a persone in stato di disoccupazione, anche percettori di ammortizzatori sociali, persone occupate  e persone disabili e svantaggiate.

Chi può fare il tirocinio?

Possono fare un tirocinio:

  1. a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs. 150/2015
  2. b) soggetti che hanno completato i percorsi di qualifica, diploma professionale e specializzazione regionale e di istruzione secondaria superiore e terziaria entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo
  3. c) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro cosi come definiti nel comma 1 dell’art. 22 del Dlgs 150/2015, nonché beneficiari di Fondi di Solidarietà Bilaterali, a fronte di accordi tra le parti sociali che definiscano percorsi di politiche attive
  4. d) lavoratori a rischio di disoccupazione così come definiti nel comma 4 art. 19 del Dlgs 150/2015, nonché nelle situazioni di crisi aziendali a fronte di accordi tra le parti sociali che definiscano percorsi di politiche attive
  5. e) soggetti occupati che siano in cerca di altra occupazione, nei rispetti dei limiti di orario di cui al successivo art. 8
  6. f) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015 e titolari di protezione umanitaria ai sensi del Dlgs. 286/98; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014. 2.

Come si attiva un tirocinio extracurriculare ?

Per poter attivare un tirocinio è necessario l’incontro fra tre soggetti: un ente promotore, un’azienda ospitante e il tirocinante. Il tirocinio è attivato sulla base di una convenzione e di un progetto formativo individuale. Possono richiedere l’attivazione di un tirocinio tutti i datori pubblici e privati, nel rispetto dei limiti previsti in relazione al numero dei dipendenti. E’ necessaria una Convenzione con un ente promotore, che garantisce la regolarità del tirocinio. FOR.AL è inserito nell’elenco dei soggetti promotori contenuto nella circolare regionale n. 13578 del 05/03/2018.

Qual è la durata del tirocinio?

La durata massima è di 6 mesi, proroghe comprese (fatta salva la durata superiore prevista per i tirocini per soggetti disabili e svantaggiati). E’ prevista una durata minima di 2 mesi. E’ prevista l’erogazione di un’indennità di tirocinio minima di 600 € per un impegno orario massimo di 40 ore settimanali. Nel caso in cui la partecipazione mensile sia superiore al 70%, l’importo dovrà essere erogato per intero.

E’ consentita la cumulabilità tra indennità di partecipazione e ammortizzatore sociale.

SE INTERESSATO CONTATTA L’AGENZIA PER IL LAVORO PIÙ VICINA A TE.