per l’azienda

Che cos’è il tirocinio?

E’ uno strumento previsto dalla legge che consente  all’azienda di conoscere potenziali collaboratori da inserire in futuro nel proprio organico, di formarli in modo specifico secondo le proprie esigenze.

Chi può fare il tirocinio?

Possono fare un tirocinio:

  1. a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs. 150/2015
  2. b) soggetti che hanno completato i percorsi di qualifica, diploma professionale e specializzazione regionale e di istruzione secondaria superiore e terziaria entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo
  3. c) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro cosi come definiti nel comma 1 dell’art. 22 del Dlgs 150/2015, nonché beneficiari di Fondi di Solidarietà Bilaterali, a fronte di accordi tra le parti sociali che definiscano percorsi di politiche attive
  4. d) lavoratori a rischio di disoccupazione così come definiti nel comma 4 art. 19 del Dlgs 150/2015, nonché nelle situazioni di crisi aziendali a fronte di accordi tra le parti sociali che definiscano percorsi di politiche attive
  5. e) soggetti occupati che siano in cerca di altra occupazione, nei rispetti dei limiti di orario di cui al successivo art. 8
  6. f) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015 e titolari di protezione umanitaria ai sensi del Dlgs. 286/98; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014. 2.

Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio è di 16 anni ed occorre aver assolto l’obbligo scolastico ai sensi della normativa vigente.

Quanti tirocinanti può avere un’azienda?

  1. Per ospitare tirocinanti sono previste le seguenti quote di contingentamento:

-unità operative senza dipendenti, ossia imprese individuali: un tirocinante;

-unità operative fino a cinque dipendenti: un tirocinante;

-unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;

unità operative con un numero di dipendenti superiore a venti: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all’unità superiore.

Nel calcolo per la quota di contingentamento si computano i dipendenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio. Si computano, inoltre, i soci che svolgono attività regolare nell’impresa con rapporti di durata superiore ad un anno e percepiscano un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Sono esclusi dal calcolo gli apprendisti.

  1. Nel caso in cui il tirocinio venga attivato presso un’impresa individuale e/o senza dipendenti, il datore di lavoro/titolare deve seguire il tirocinante in modo costante durante l’orario di svolgimento del tirocinio.

Quando non è attivabile un tirocinio?

Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di mansioni equivalenti a quelle per cui il soggetto ospitante ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti:

licenziamento per giustificato motivo oggettivo

licenziamenti collettivi

licenziamento per superamento del periodo di comporto

licenziamento per mancato superamento del periodo di prova

licenziamento per fine appalto

risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo

 

Qual è la durata del tirocinio?

La durata massima è di 6 mesi, proroghe comprese (fatta salva la durata superiore prevista per i tirocini per soggetti disabili e svantaggiati). E’ prevista una durata minima di 2 mesi. E’ prevista l’erogazione di un’indennità di tirocinio minima di 600 € per un impegno orario massimo di 40 ore settimanali. Nel caso in cui la partecipazione mensile sia superiore al 70%, l’importo dovrà essere erogato per intero.

L’indennità di partecipazione dovrà essere corrisposta anche ai percettori di ammortizzatori sociali ed è cumulabile con il sostegno al reddito percepito.

Come si attiva un tirocinio?

Per poter attivare un tirocinio è necessario l’incontro fra tre soggetti: un ente promotore, un’azienda ospitante e il tirocinante. Il tirocinio è attivato sulla base di una convenzione e di un progetto formativo individuale. Possono richiedere l’attivazione di un tirocinio tutti i datori pubblici e privati, nel rispetto dei limiti previsti in relazione al numero dei dipendenti. E’ necessaria una Convenzione con un ente promotore, che garantisce la regolarità del tirocinio. FOR.AL è inserito nell’elenco dei soggetti promotori contenuto nella circolare regionale n. 13578 del 05/03/2018.

Dovranno essere versati a FOR.AL al momento dell’avvio del tirocinio i seguenti importi:

€120 + IVA per ciascun tirocinio, per l’attribuzione e la predisposizione di tutta la documentazione inclusa l’imposta di bollo.

€50 + IVA per ciascun mese di tirocinio per il monitoraggio.

SE INTERESSATO COMPILARE IL MODULO DI RICHIESTA DI COLLABORAZIONE