Whistleblowing

Dlgs. 24/2023

Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo

Oggetto: Dlgs. 24/2023 – Segnalazione di illeciti (c.d. “Whistleblowing”) – Informazioni generali

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Tale normativa si applica agli enti pubblici e ai soggetti privati con oltre 50 dipendenti oppure anche con un numero di addetti inferiore, se è stato adottato il modello organizzativo 231.

La ns. società/il ns. ente ha adottato una procedura specifica per il trattamento delle segnalazioni in oggetto, in quanto sussistono le condizioni.

Chi segnala illeciti nell’ambito della società/ente è definito comunemente “whistleblower”

Con tale termine si fa riferimento non solo al dipendente o collaboratore di un ente o di una azienda ma anche ad altri soggetti (ad es. dipendente di un fornitore, azionisti, soci, etc.), che segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

(per chi ha adottato il modello organizzativo 231) Inoltre per chi ha adottato un modello organizzativo ai sensi del Dlgs. 231/2001 le segnalazioni possono riguardare anche i c.d.” reati presupposto” e il modello stesso.

La segnalazione (”whistleblowing”), nelle intenzioni del legislatore è manifestazione di senso civico attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione ed alla prevenzione dei rischi e di situazioni pregiudizievoli per l’organizzazione a cui appartiene.

Le rivelazioni o denunce possono essere di varia natura: violazione di una legge o regolamento, minaccia di un interesse pubblico come in caso di corruzione e frode, gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica, etc.

La segnalazione pertanto si pone come un rilevante strumento di prevenzione.

Nell’ambito della procedura predisposta la società/ente ha definito

  • Il “canale” attraverso cui effettuare le segnalazioni (c.d. “canale interno”)
  • I soggetti abilitati a gestire le segnalazioni e a definire il procedimento
  • Il procedimento a seguito della segnalazione
  • Le comunicazioni al segnalante
  • Le tutele per il segnalante e altri soggetti
  • Le misure di sicurezza
  • Le procedure e le informative in materia di privacy

Di seguito si forniscono alcune indicazioni utili.

Chi può effettuare le segnalazioni di illeciti

I lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione che forniscono beni o servizi o che realizzano opere a favore della società/ente, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, gli azionisti, i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Possono altresì segnalare le persone il cui rapporto di lavoro è terminato se la segnalazione riguarda episodi accaduti in corso di rapporto e i candidati in vista di un’assunzione che abbiano acquisito le informazioni sulle violazioni durante il processo di selezione o in altre fasi della trattativa precontrattuale.

Qual è l’oggetto delle segnalazioni

  • Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
  • Illeciti riguardanti violazioni della normativa europea in materia di appalti pubblici, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato
  • Atti od omissioni che riguardano il marcato interno (ad es. concorrenza, aiuti di Stato)
  • (in caso di modello 231) Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 (“reati presupposto”) e violazioni dei relativi modelli di organizzazione e gestione.

Cosa non va segnalato

  • Le segnalazioni devono riguardare fatti avvenuti nel “contesto lavorativo”. Con tale termine si intendono le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’articolo 3, commi 3 o 4 del Dlgs. 24/2023 [dipendenti, collaboratori, soci, azionisti, tirocinanti, volontari, liberi professionisti, anche durante il periodo di prova e anche se il rapporto si è concluso], attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

Non sono quindi comprese le segnalazioni che riguardino rapporti personali o familiari oppure altri rapporti che non abbiano attinenza al contesto lavorativo.

  • La procedura non si applica, inoltre, alle contestazioni o segnalazioni che riguardano rapporti individuali di lavoro, o che riguardano i rapporti con propri superiori (art. 1 Dlgs. 24/2023).

Pertanto a puro titolo esemplificativo non riguarda le questioni concernenti l’operatività dei rapporti lavorativi, ad esempio mancati pagamenti, riconoscimenti di livello, organizzazione aziendale, orario, etc. (potranno invece riguardare comportamenti discriminatori o non rispettosi della parità di genere).

Il contenuto delle segnalazioni

Le segnalazioni devono essere per quanto possibile dettagliate e documentate, per dare modo al soggetto gestore delle stesse di avere le informazioni necessarie a procedere ad eventuali indagini.

Per esempio, la descrizione del fatto oggetto di segnalazione deve risultare chiara e completa, deve essere precisato il periodo di riferimento, deve essere identificabile l’autore/i dei fatti, devono essere allegati ove possibile eventuali documenti a supporto di quanto illustrato.

Per fornire un aiuto è stato predisposto uno schema, che può costituire una traccia per effettuare la segnalazione: link schema

Le segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime verranno considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie da trattare secondo i criteri stabiliti dalla presente procedura, per quanto applicabile, ma le segnalazioni devono risultare circostanziate e documentate.

Il canale “interno” per le segnalazioni

La società/ente ha adottato le seguenti modalità per procedere alle segnalazioni

Il sistema individuato per la segnalazione consiste nella piattaforma Trusty.

Link https://foral.trusty.report

Comunicazione tramite raccomandata

In particolare in caso di segnalazione cartacea o in caso di richiesta di colloquio orale la comunicazione andrà effettuata in busta (anonima) chiusa con indicazione sulla busta stessa della seguente dizione: “segnalazione illeciti” oppure “whistleblowing”.

La comunicazione potrà venire inviata per posta oppure inserita nella apposita cassetta predisposta.

modulo segnalazione

Soggetto gestore

La società/ente ha incaricato alcuni soggetti, espressamente autorizzati, formati e tenuti alla riservatezza, per la gestione delle segnalazioni

A fronte della segnalazione verrà comunicata al segnalante (all’indirizzo indicato) la ricevuta ed entro tre mesi verrà fornito riscontro sulla stessa. Verrà inoltre comunicato l’esito finale dell’indagine, qualora successivo.

I gestori individuati per l’esame delle segnalazioni sono i seguenti:

Ufficio segreteria ODV Felicita Santagostino

Qualora le segnalazioni riguardino i gestori la segnalazione andrà indirizzata a Veronica Porro Direttore Generale FOR.AL

Tutele per il segnalante

L’identità del whisteblower viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione che in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui l’identità debba essere rilevata per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, etc.).

Se la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell’incolpato la segnalazione è utilizzabile solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità. In tal caso verrà richiesto ed acquisito il necessario consenso.

L’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è tutelata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante. Per il principio di minimizzazione i dati di persone non inerenti alla segnalazione verranno cancellati.

Nei confronti del soggetto che effettua una segnalazione (ma anche di altri soggetti [1]) non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria.

Le misure di protezione consistono nel

  • divieto di atti ritorsivi, tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo, il licenziamento, il demansionamento, il trasferimento di sede e ogni altra azione che comporti effetti negativi sui contratti di lavoro, nonché una serie di altre condotte “punitive”, come la richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici o psichiatrici,
  • divieto di azioni discriminatorie dalle quali conseguono pregiudizi economici o finanziari, anche in termini di perdita reddituale o di opportunità.

Le misure di protezione non trovano applicazione quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali casi è irrogata anche una sanzione disciplinare.

La segnalazione esterna e la divulgazione pubblica

Per segnalazione esterna s’intende la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione attivato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il segnalante può ricorrere al canale ANAC qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo del segnalante, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto legislativo n. 24 del 2023
  • il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito
  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, essa non avrebbe efficace seguito ovvero potrebbe determinare il rischio di ritorsione; – il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Divulgare le segnalazioni pubblicamente significa invece rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia del regime di protezione disciplinato dal Dlgs. n. 24 del 2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa e non è stato dato seguito né riscontro alla segnalazione nei termini di legge
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Nota: va osservato che la segnalazione esterna e, soprattutto, quella pubblica vanno effettuate soltanto qualora vi siano specifiche condizioni documentate e provabili, in quanto possono coinvolgere l’immagine della società/ente, dovendosi altrimenti previlegiare il canale interno.

Ulteriori informazioni

Maggiori dettagli o informazioni sulla procedura e sulle segnalazioni in oggetto possono essere richieste a Felicita Santagostino oppure inviando una mail al seguente indirizzo qualità@foral.org.

[1] Sono soggetti meritevoli di protezione, anche se non segnalanti: i) i facilitatori (persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata); ii) le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; iii) i colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; iv) gli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

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